Statuto di Associazione
ASSOMEL – Statuto di Associazione
Approvato in data 21-06-2017 in sede di assemblea all’unanimità dei Soci ordinari
Sede, costituzione, durata, oggetto sociale
Art. 1
E’ costituita l’associazione denominata ASSOCIAZIONE SPECIALISTI MEDICI LEGALI (ASSOMEL).
Art. 2
L’associazione ha sede in Palermo Piazza Sturzo n. 14. La sede indicata potrà essere variata senza che ciò comporti variazione dello Statuto. L’associazione ha durata indeterminata.
Art. 3
L’associazione non ha fini di lucro.
Art. 4
L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
- Promuovere e realizzare iniziative volte al riconoscimento ed alla tutela della figura del medico specialista in Medicina Legale e della sua professionalità in tutte le sue espressioni
- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa e stimolare le capacità intellettuali, culturali e professionali dei Soci,
- promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci,
- promuovere ed organizzare attività didattiche, quali congressi, convegni e workshop, finalizzate alla formazione continua dei soci e ad un interscambio culturale con i professionisti sanitari di tutte le altre branche specialistiche.
Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
- promuovere l’aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, in collaborazione con le istituzioni e gli enti operanti sul territorio e con le società cliniche e forensi;
- promuovere l’istituzione di un osservatorio permanente dell’attività peritale in campo medico;
- contattare gli Ordini e le Associazioni Mediche Nazionali e Sindacali proponendosi come punto di riferimento culturale e professionale, anche attraverso incontri interdisciplinari;
- coinvolgere i rappresentanti della Magistratura nelle iniziative culturali dell’associazione, promuovendo l’avvio di un qualificato percorso di collaborazione lavorativa e che ponga in debita luce e considerazione le peculiari competenze dello Specialista in Medicina Legale;
- istituire lista di specialisti in altre discipline disponibili ad operare congiuntamente con lo specialista in Medicina Legale.
Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
Per raggiungere gli scopi sociali, l’associazione può aderire ad iniziative promosse da altre associazioni, di natura scientifica e Sindacale.
Soci
Art. 5. I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari, aggregati, sostenitori:
- sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. Essi designano al loro interno 1 (UNO) componente del Consiglio Direttivo;
- sono soci ordinari, oltre ai primi fondatori, i medici iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri specializzati in medicina legale, che ne abbiano fatto richiesta e la cui iscrizione, previa approvazione a maggioranza dai componenti dei Consiglio Direttivo, sia perfezionata a mezzo di pagamento della quota associativa annuale;
- sono soci onorari quei professionisti che, per indiscussa competenza nel settore, attività di docenza universitaria nell’ambito specifico e produzione scientifica, hanno dimostrato di apportare un indiscusso contributo alla Medicina Legale. Essi sono designati a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo;
- sono soci aggregati i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria che sono iscritti alla scuola di specializzazione in medicina legale. Essi sono designati a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo.
- Sono soci sostenitori, altresì, i Medici iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri specializzati in Medicina del Lavoro, che ne abbiano fatto motivata richiesta a mezzo di lettera inviata alla cortese attenzione del Presidente in carica corredata da Curriculum Vitae, di comprovata esperienza nel campo della Medicina Legale da almeno 4 anni (in almeno due ambiti della medicina legale, es. previdenziale, Responsabilità professionale, infortunistica, ecc.) e che abbiano negli anni mostrato interesse per la Medicina Legale, anche a seguito di partecipazione ai corsi e/o congressi organizzati dalla presente Associazione, la cui iscrizione, previa approvazione a maggioranza dai componenti dei Consiglio Direttivo, sia perfezionata a mezzo di pagamento della quota associativa annuale. Ai fini dell’ottenimento dell’idoneità all’iscrizione alla presente associazione non è sufficiente il conseguimento di un master annuale di interesse medico legale.
La quota associativa
Art. 6
Le quote associative, differenziate per soci ordinari, soci aggregati e soci sostenitori sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’Associazione.
La quota associativa dà diritto all’iscrizione che ha durata annuale (anno solare) con scadenza al 31 Dicembre. Il mancato pagamento della quota associativa da parte di tutte le categorie di soci fa decadere l’iscrizione all’associazione per l’anno in corso; il rinnovo dell’iscrizione all’anno successivo, prevede nuovamente l’invio della domanda d’iscrizione e l’approvazione a maggioranza dei Componenti dei Consiglio Direttivo.
Diritti e doveri dei Soci
Art. 7
Le domande d’iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettarle o respingerle.
Il Consiglio Direttivo si riserva, senza obbligo alcuno, di comunicare a mezzo email la motivazione del rigetto della domanda d’iscrizione.
L’appartenenza all’associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
- frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’associazione;
- partecipare alle manifestazioni promosse dall’associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.
- Proporre, in occasione delle assemblee, la realizzazione di progetti di studio e/o l’organizzazione di eventi con partecipazione attiva alla realizzazione degli stessi.
Art. 8
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione (o per mancato pagamento della quota associativa annuale) o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 12.
Art. 9
I soci ordinari hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
Art. 10
I soci aggregati ed i soci sostenitori hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, senza diritto di voto nelle assemblee.
Art. 11
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo, ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 12
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
- Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le norme vigenti previste dal codice civile.
Organi dell’associazione
Art. 12
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci
- il consiglio direttivo costituito da:
- il presidente
- il vice presidente
- il segretario
- il tesoriere
- 5 soci scelti tra i soci regolarmente iscritti
- i responsabili provinciali o interprovinciali
Art. 13
L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno su convocazione del presidente.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite e-mail dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
Art. 14
L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca ogni tre anni il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, approva le modifiche dello statuto a maggioranza di due terzi dei suoi componenti presenti all’assemblea su proposta del consiglio direttivo.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, possono essere pubblicate nell’area riservata del sito internet dell’associazione.
Art. 15
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta o di almeno l’80% dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo un giorno dopo la prima convocazione.
Art. 16 – Delega
Ogni Socio può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il socio rappresentato conta come presente in assemblea e concorre al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea.
Ciascun socio presente in assemblea può rappresentare, a mezzo di delega, non oltre n. 2 soci deleganti.
Art. 17- Votazioni
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti o i candidati siano in numero superiore rispetto al numero massimo previsto per il consiglio direttivo. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Ciascun socio ha diritto ad esprimere fino a 8 preferenze tra i candidati.
Ciascun Socio delegato può esprimere pareri e voti al posto del delegante e/o dei deleganti (non superiori al n. di due); la preferenza di ciascun socio assente all’assemblea può essere espressa in sede di votazione anche a mezzo email, indirizzata alla cortese attenzione del Presidente, purché sia favorevole la maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Art. 17 – Candidature
Le candidature sono possibili, previa comunicazione, fino al giorno precedente l’elezione; alla candidatura non deve essere obbligatoriamente associato un programma elettorale.
Art. 18
Il consiglio direttivo è composto da un socio fondatore designato dagli stessi Soci Fondatori e otto soci ordinari (tra i quali possono essere previsti anche i restanti soci fondatori, se eletti dall’assemblea), eletti dall’assemblea fra i soci e resta in carica per tre anni, con possibilità di anticipare le elezioni allo scadere dei due anni, su proposta motivata del Consiglio (es. dimissioni, malattia, gravi motivi familiari, trasferimenti, ecc.). I membri del consiglio sono rieleggibili.
Fanno parte del consiglio direttivo, anche il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, tra i componenti del direttivo stesso, anche su proposta di gradimento dell’assemblea dei soci.
Art. 19
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo:
– redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
– redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
– stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
– delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci;
– determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
– svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 21
Al Presidente, compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o da un Consigliere Delegato in assenza anche del Vice Presidente.
Art. 23
Il Vice Presidente svolge tutte le attività del Presidente in sua assenza
Art. 24
Il Segretario è eletto dal consiglio direttivo e ha facoltà:
- a) Su mandato del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente, di poter gestire i rapporti con i soci, con le associazioni professionali, con le istituzioni della sanità, della previdenza sociale, forensi e con le imprese operanti nel settore delle assicurazioni pubbliche e private.
- b) Su indicazioni del Consiglio Direttivo, di inviare le convocazioni del Consiglio medesimo e dell’Assemblea comprensive dell’ordine del giorno.
- c) di occuparsi della registrazione dei soci
Art. 25
Il Tesoriere amministra il patrimonio dell’Associazione e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Art. 26
I responsabili provinciali o interprovinciali sono soci ordinari nominati in n. 1 (UNO) per una o più Provincie dal Consiglio, scelti su proposta dell’assemblea dei Soci e dal Direttivo, resta in carica per tre anni con possibilità di anticipare le elezioni allo scadere dei due anni, su proposta motivata del Consiglio (es. dimissioni, malattia, gravi motivi familiari, trasferimenti, ecc.).
Ciascuna provincia ha diritto alla nomina di un proprio Responsabile Provinciale solo a condizione di avere un numero d’iscritti almeno superiore a 10; la carica del responsabile provinciale decade, anche in caso di non completamento dei tre anni dalla nomina, al ridursi del numero di iscritti al di sotto del limite stabilito dal presente Statuto.
Art. 27
Il responsabile provinciale:
- svolge attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- Promuove l’iscrizione all’associazione nella propria Provincia
- Promuove e gestisce l’organizzazione di corsi di formazione locali, previa autorizzazione del Direttivo.
- Promuove e realizza iniziative a difesa della professionalità medico-legale in tutte le sue espressioni, previa autorizzazione del Direttivo.
- Favorisce e sollecita iniziative atte ad armonizzare la vita associativa e stimolare le capacità intellettuali, culturali e professionali dei Soci.
- promuove l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
- Contatta, previa autorizzazione del Direttivo, gli Ordini e le Associazioni Mediche Nazionali e Sindacali della propria provincia proponendosi come punto di riferimento culturale e professionale, anche attraverso incontri interdisciplinari;
- Coinvolge, previa autorizzazione del Direttivo, i rappresentanti della Magistratura nelle iniziative culturali dell’associazione, promuovendo l’avvio di un qualificato percorso di collaborazione lavorativa e che ponga in debita luce e considerazione le peculiari competenze dello Specialista in Medicina Legale;
Art. 28
Il responsabile provinciale ha l’obbligo di informare preventivamente il Consiglio Direttivo circa eventuali attività svolte a nome dell’associazione presso la propria Provincia.
Il responsabile provinciale ha l’obbligo di relazionare semestralmente al Consiglio Direttivo circa eventuali attività svolte a nome dell’associazione presso la propria Provincia.
Patrimonio dell’associazione
Art. 29
Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
Art. 30
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.
Rendiconto economico-finanziario
Art. 31
Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 32
Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.
Scioglimento dell’associazione
Art. 33
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
Art. 34
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.
Disposizioni finali
Art. 35
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

