Nell’ordinanza numero 5032/2016, depositata il 15 marzo (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito, con riferimento alle malattie psichiche, che l’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche a coloro che siano materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ma che in concreto lo facciano incorrendo nei predetti limiti in ragione di gravi carenze intellettive o stati patologici e necessitino, così, della presenza di un accompagnatore.

