Cassazione civile sez. III, sentenza n. 19-02-2016 n. 3261


Sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza, mentre la struttura ospedaliera risponde soltanto nelle attività di tracciabilità interna del sangue, non anche quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.

Di seguito la sentenza in versione integrale

Cassazione_3261_2016