L’art. 62 del codice deontologico (Maggio 2014) recita: “l’attività medico legale, [omissis] è SUBORDINATA all’EFFETTIVO possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.
[omissis] Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostante, il medico clinico si avvale di un medico legale.
[omissis]
Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti“.
Codice_di_Deontologia_Medica_2014-4
L’attività del consulente di parte non può e non deve essere frutto di azzardate ricostruzioni degli eventi (e conseguentemente del nesso causale e delle condotte dei soggetti coinvolti); Egli, tenendo conto sempre dell’oggettività dei dati a disposizione, può solo fornire al Giudice un’interpretazione alternativa, che sia frutto sempre di un ragionamento medico legale condivisibile.
Ed è proprio “il ragionamento medico legale” quel quid in più che deve rendere lo specialista in medicina legale indispensabile agli occhi dei Giudici.
Questo “ragionamento”, che altri non è che un metodo di analisi del caso e non la sola criteriologia che tanto viene chiamata in causa e superficialmente citata dai non esperti della materia per avvalorare le proprie tesi, si acquisisce negli anni della specializzazione e si affina con l’esperienza e con lo studio continuo.
L’attività medico legale, infatti, dovrebbe essere subordinata non alla sola acquisizione di un titolo, ma al possesso delle competenze richieste nel caso oggetto di indagine e le competenze, in un’epoca di continui cambiamenti e rapido progresso scientifico, non possono che derivare anche dal continuo aggiornamento.
Ecco che al tal fine appaiono utili l’analisi critica delle Sentenze e il confronto con i colleghi.
Dott.ssa Triolo V.

