“Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non coincide con l’interesse leso, ma deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento…. non è sufficiente dichiararsi titolare di una posizione giuridica soggettiva che corrisponde a quella di colui che avrebbe diritto ad ottenere una riparazione risarcitoria in ragione del vincolo familiare o affettivo con la vittima di un fatto illecito da parte del soggetto responsabile ma occorre altresì fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria e cioè il damnum iniuria datum corrispondente alla concreta situazione di pregiudizio che si riverbera sulla propria persona ovvero sul proprio patrimonio in ragione del fatto illecito riconducibile alla condotta del terzo”
Di Seguito lil testo integrale della sentenza

