Occasione di lavoro, danno morale e autonomia del medico legale nella scelta delle tabelle di valutazione del danno biologico


Il caso: un portiere fa causa all’INAIL e all’ENASARCO per il risarcimento del danno procuratosi durante le attività di pulizia di un locale.

Ci sembra interessante commentare brevemente la sentenza n. 9913/2016 sez. Civile, in quanto entra nel merito di alcuni aspetti di interesse medico legale; il significato di occasione di lavoro, il danno morale e le tabelle di riferimento per la valutazione del danno.

Secondo la  Corte il significato di “occasione di lavoro” travalica quello della semplice “causa di lavoro”.; statuisce, infatti, la Corte che “per “occasione di lavoro” devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (ex plurimis, Cass. n. 2942/2002; di recente, Cass. n. 12779/2012). Secondo tale orientamento, dunque, l’evento verificatosi “in occasione di lavoro” travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della “causa di lavoro”,

Secondo la Corte, dunque, l’indennizzabilità dell’infortunio si riconosce anche nei casi in cui il rischio è  insito in un’attività pro dromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio“.

I Giudici, inoltre, entrano nel merito della valutazione del danno morale, definendolo come “sofferenza psichica” del soggetto e stabiliscono, per altro, che questo risulta essere già “provato” nei casi in cui è dimostrato che il soggetto è stato ricoverato a lungo e/o ha subito un danno fisico grave.

La corte, in altri termini, riconosce il danno morale, anche se non provato, come contestato dalla parte convenuta, dal momento che un lungo ricovero in ospedale non può che determinatre delle soffrenze psichiche.

L’aspetto interessante della sentenza non è solo la “prova” del danno morale insita nel lungo ricovero, ma anche la definizione stessa del danno morale, che, in qualche modo si viene a contrapporre all’altra definizione, a noi più congeniale, di “lesione dell’integrità morale”, proposta da precedenti sentenze.

Infatti, definire genericamente il danno morale come “sofferenza psichica”, ad oggi, rischia di indurre in confusione: il danno biologico viene inteso come “lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto” e, dunque, la sofferenza “psichica” potrebbe essere già inclusa nel “danno biologico psichico temporaneo” che può evolvere nella forma di danno biologico permanente, nell’eventualità che si cronicizzi in una patologia psichiatrica vera e propria. In altri termini, si concretizza il rischio di duplicazione del danno. Più corretta, sembra, dunque, a nostro avviso la definizione di “lesione all’integrità morale del soggetto”.

Infine, la Corte entra nel merito delle tabelle di riferimento da adottare nel caso di valutazione del danno, stabilendo che nei casi di responsabilità aquiliana è il medico legale a decidere di quali riferimenti tabellari avvalersi: purché  “condiviso nella comunità scientifica”.

Segue il testo integrale della sentenza (da Italgiure)

Civile Sent 9913 – 2016