Sentenza 11789/2016 Sez. Civile – il nesso causale nel danno cerebrale da ipossia neonatale


Di seguito, vi proponiamo una recente sentenza della Corte di Cass. sez. Civile, n. 11789/2016 che entra nel merito del nesso causale del danno cerebrale da ipossia neonatale.
Ribadendo il concetto che le lacune in cartella clinica “non possono essere fatte ricadere sul paziente che su di essa non esercita alcun controllo“, afferma che in ambito civile, in tema di responsabilità medica, non è sufficiente asserire l’impossibilità a ricostruire “con certezza” il nesso causale. Nel giudizio civile di accertamento della responsabilità ( medica ), infatti, la regola probatoria da seguire non è quella della certezza o della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, che sono valutazioni proprie del giudizio penale, ma del “più probabile che non“.

Inoltre, in merito alla prova – che dev’essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, questa “sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato”, aggiungendo, cheuna volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta“.

Segue il testo della sentenza, da italgiure.it

SENTENZA