E’ ormai ben nota la sentenza della Cass. 18773/16 che sembrerebbe riconfermare il possibile risarcimento del danno da lieve entità, purchè nel rispetto di una (e non necessariamente di entrambi) i criteri dettati dalla legge 27/2012, ovverosia il criterio visivo-clinico-strumentale. Orbene, secondo i Giudici il solo referto del Pronto Soccorso attestante una “contusione” (nel caso di spalla, torace e cervicale) deve ritenersi sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’affezione non giudicabile semplicisticamente come “asintomatica di modesta entità non suscettibile di apprezzamento obiettivo clinico”.
Sul punto, vogliamo esprimere la nostra personale opinione. E’ noto, infatti, che il termine “contusione” indica in italiano genericamente la conseguenza locale o generale di un trauma non penetrante; in medicina legale l’azione di un corpo contudente può determinare una grande varietà di lesioni, che dipendono dall’oggetto contudente e dall’energia di impatto: a seguito di un’azione contusiva si può determinare un’escoriazione, un’ecchimosi, una ferita lacero-contusa (quando la violenza contusiva supera la resistenza offerta dalla pelle), una rottura di visceri financo fratture osse, nel caso di un impatto ad levata energia cinetica (la trasmissione della forza traumatica a strutture profonde, può in alcuni casi determinare compromissioni a carico delle strutture viscerali anche in assenza di lesioni superficiali evidenziabili, pensiamo alle contusioni encefaliche, per es..).
E’ chiaro, dunque, che la generica diagnosi di contusione può in medicina legale (nel caso ai fini risarcitori) non essere sufficiente se non associata ad altri elementi obiettivi che consentono di graduare la suddetta lesione e, conseguentemente, di quantificarla. Per altro, risulterà necessario correlare tale lesione anche all’effettiva dinamica del caso, valutando elementi quali per es. l’energia cinetica, i danni al veicolo, ecc., non solo ai fini della ricostruzione del ben noto nesso causale, ma anche al fine stesso di valutare l’effettiva gravità (in termini anche prognositici) della contusione sofferta dal danneggiato.
In altri termini, dunque, accanto alla diagnosi di “contusione” ci si attende nel certificato di pronto soccorso anche un’obiettività che descriva la presenza di una tumefazione, di un’ecchimosi, di un’escorazione e/o altre lesioni, oltre la semplice riferita dolenzia, che consenta, appunto, al medico legale di poter ritenere che quella lesione non sia solo riferita ma possa assumere carattere di lesione “suscettibile di valutazione medico legale”.
Per altro, occorre ulteriormente precisare che anche qualora quella lesione si possa ritenere (per le caratteristiche sopraesposte) suscettibile di valutazione, resta sempre valido il principio che questa, per le sue carattetistiche di esiguità, possa essere intesa anche esclusivamente come danno biologico temporaneo, qualora non si traduca in un esito obiettivamente valutabile in sede di successiva visita medico legale. E’ noto, infatti, che la semplice contusione cui consegue un’ecchimosi o un’escoriazione può associarsi a dolore e/o impotenza funzionale nell’immediatezza dell’evento e verosimilmente per pochi giorni a seguire, ma è altrettanto vero che questo dolore certamente tenderà a scemare nel tempo (salvo casi, poi strumentalmente rilevabili, per es. di ematomi organizzati, lacerazioni tendinee, ecc.).
Detto questo, dunque, non deve sembrarci uno stravolgimento della legge la corretta lettura della sentenza quando si dice “Sicché, appare evidente l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale – pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) – ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni“, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012“. Infatti, ciò che si legge non è che le contusioni di spalla, torace e cervicale rappresentano un danno quantificabile in percentuale, ma che queste rappresentano semmai una lesione (nel caso aggiungerei “verosimilmente”, in mancanza di altri elementi, di cui sopra in commento) suscettibile di valutazione termini di danno biologico e, nel caso, plausibilmente solo come danno temporaneo. Per altro, tuttora ben raramente la nostra categoria si è sottratta dal riconoscimento di giorni di IT (ancorchè parziale) anche nel caso di contusioni/distorsioni cervicali.
Infine, a conclusione vorrei citare un’interessa considerazione del dott. Mastroroberto, il quale ha affermato che la legge non esclude la valutazione medico legale della lesione, ma il suo risarcimento; all’art. Art. 32 comma 3‐quater della legge 27/2012 si legge, infatti, “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione“. A parer mio, dunque, l’affermazione dell’egregio collega sembra potersi tradurre nella conferma che il medico legale mantiene ancora l’autonomia valutativa, anche nel caso di danni di lieve entità.