Testo ddl Concorrenza


Alleghiamo il testo ddl concorrenza con a seguire l’estrapolazione di parte del testo di maggiore interesse medico legale.

Si coglie l’occasione per evidenziare quanto segue:

  1. per quanto attiene alle lesioni di lieve entità il decreto ribadisce che queste, se non suscettibili di accertamento clinico strumentale (nb. la mancanza della congiunzione “o” tra l’aggettivo “clinico” e l’aggettivo “strumentale” fa intendere che l’accertamento debba essere necessariamente duplice) non danno luogo a risarcimento; tale locuzione, dunque, non sembra escludere la possibilità che queste comunque vengano quantificate dal medico legale, seppure nella seconda fase, non saranno comunque oggetto di risarcimento. Ad ogni modo, resta sempre valido il principio che la lesione, per concretizzare un danno biologico, debba essere sempre sucessitibile di valutazione medico legale, dunque non può essere “aleatoria”; per altro, deve “esplicare” un’incidenza negativa, mettendo in luce, pertanto, l’aspetto “funzionale” dela lesione stessa. L’identificazione “visiva” della lesione è limitata, poi, alle sole cicatrici.

  2. il concetto di “danno morale“sembra ancorato esclusivamente alle lesioni di non lieve entità, mentre per lesioni di lieve entità l’articolo usa solo la locuzione di “sofferenza psico-fisica“. Tale locuzione appare ambigua e rischia di tenere fuori il danno morale da lesioni di lieve entità; si ricorda, a titolo esplicativo, che nella sentenza SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, si chiarisce che identificare il danno morale come “sofferenza psico-fisica” comporterebbe una duplicazione del danno, dal momento che questa costituisce una componente del danno, mentre in numerose sentenze è stata riconoscosciuta un'”autonomia ontologica del danno morale“.

    Purtuttavia, la Giurisprudenza si è già espressa riconoscendo la possibilità che il danno morale sia liquidato anche nelle lesioni lieve entità, purchè la sofferenza subita sia provata e, in tal senso, l’onere ricade sul danneggiato (Cassazione, con la sentenza n. 17209/2015). 

    Seguono allegati

testo ddl concorrrenza

DECRETO CONCORRENZA

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