La prova nel giudizio di responsabilità erariale (sentenza della Corte dei Conti 110/2017)


La Corte può desumere “argomenti di prova” dalle prove assunte nel giudizio civile instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, purchè il medico (o qualunque esercente la professione sanitaria) sia stato chiamato “per tempo” in giudizio dalla Struttura ospedaliera,

Se il medico non è stato chiamato nel giudizio civile, ciò che ha costituito prova in tale giudizio non può divenire argomento di prova in un secondo tempo davanti la Corte dei Conti.

A tal riguardo, va precisato che gli argomenti di prova che il Giudice della Corte dei Conti utilizza ai fini del proprio giudizio non vanno intese come “prove” in senso stretto, ma sono solo circostanze che insieme ad altre divengono indicative di un fatto.

Per altro, “Il giudizio civile non vincola il giudice contabile, perchè la ratio è diversa tra diritto civile e Corte dei Conti,così come affermato anche dall’ill.mo Giudice dott. F. Cancilla in occasione dell’evento tenutosi il 20-04-2018 a Palermo (evento: “Il Legislatore, il Giudice e le allodole: La legge gelli-Bianco e le novità in tema di responsabilità medica”, organizzato dalla Lumsa, Cisl Medici e Gruppo Siciliano di Studi sulla Giustizia). A riprova, viene citata un’interessante sentenza dell Corte dei Conti emessa nel 2017, la n. 100/2017.

Nella sentenza si chiarisce che la mancata osservanza delle linee guida, richiamate ai fini del riconoscimento della “colpa” del medico nel Giudizio civile (ma vale anche nel giudizio penale), alla luce di quanto statuito dalla leggi Gelli-Bianco, non può  essere sufficiente per dimostrare l’elemento soggettivo utile ai fini del riconoscimento di una responsabilità erariale del medico.

Si legge nella sentenza : “Il richiamo alle linee guida che, nella fattispecie, non sarebbero state osservate da XX V., secondo la ricostruzione della Procura attrice, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo minimo per configurare una responsabilità erariale del medico. A giudizio del Collegio non convince l’assioma secondo il quale qualsiasi condotta del medico difforme da linee guida di per sé dimostra l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.“.

E’ evidente, pertanto, che il ragionamento elaborato nel giudizio civile ai fini del riconoscimento di profili di responsabilità non può essere lo stesso e, comunque, non può transitare passivamente anche nel giudizio di responsabilità erariale, senza contare che, a detta della Corte, “Non appare corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario sia sicuramente connotata da colpa gravee che, comunque, (viene ribadito in sentenza), la sola inosservanza delle linee guida non può configurare profili di responsabilità professionale se manca l’altro elemento fondamentale, ovverosia la ricostruzione del nesso causale tra tale osservanza e l’evento dannoso.

Segue la sentenza

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