Il danno non patrimoniale


Ribadendo quanto precedentemente affermato in merito alla liquidazione del danno morale, danno biologico e danno esistenziale, la Corte di Cass. Civ. III sez. n. 8442, afferma che “Il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzione, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazionale da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. 235 del 2014) e del recedente intervento del legislatore (art. 138 e 139 C.d.A, come modificati dalle legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 20127, n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, AUTONOMAMENTE RISARCIBILI, ma SOLO SE PROVATI CASO PER CASO con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901)

In altre parole, la Corte ristabilisce l’autonomo risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, giacché costituenti danni “diversi” e ribadisce la necessità che questi vengano provati caso per caso.

Pertanto, seppure diversi, seppure autonomante risarcibili, la loro liquidazione non può prescindere dalla prova: tali fattispecie di danno non possono essere risarcite in re ipsa per il solo fatto che vi è stata una menomazione, ancorché grave, dell’integrità psico-fisica del soggetto, ma devono essere provati.

Il richiamo alla prova del danno morale e del danno esistenziale, ci consente di riaffermare un altro importante punto fermo della valutazione del danno non patrimoniale; ovverosia che la dimostrazione di tutte le fattispecie di danno non possono prescindere dalla valutazione medico legale.

Concetto, per altro, fortemente ribadito nella giornata odierna (07-06-2019) dal prof. Norelli e dal prof. Fedeli in occasione del congresso tenutosi a Roma “La sicurezza delle cure e la tutela dei diritti” (organizzato dal prof. Fineschi e dalla prof. Frati) .

Tale valutazione, però, non deve mai prescindere da un’inidonea criteriologia medico legale.

In questa direzione si muovono le conclusioni a cui perviene la Corte di Cass. Civile, III sez., con l’ordinanza 5820 del 28/02/2019.

La Corte afferma, infatti, che “il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico legale  [omissis]l‘accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico- legali”, e ancora “invero, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale – svolto in conformità alle leges artis – a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’accertamento medico, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio, in quanto il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della lesione del medesimo non può che essere conforme a criteri di ragionevolezza”.

Continua ancora la sentenza “Per convincersene basta riflettere che la legge previgente definiva “danno biologico” soltanto quello “suscettibile di accertamento medico legale” (così gli artt. 138 e 139 d. Igs. 7.9.2005 n. 209, ma anche l’art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38, nonché, in precedenza, l’abrogato art. 5 I. 5.3.2001 n. 57). E l’espressione “suscettibile di accertamento medico legale” altro non significa che il danno biologico, per potere essere risarcito, deve essere obiettivamente sussistente in corpore, e detta sua sussistenza deve potersi predicare sulla base (non di intuizioni o suggestioni, ma) di una corretta criteriologia medico legale. [omissis] Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.”

La sentenza, inoltre, riaffermando l’importanza di una congrua metodologia valutativa, basata sulla criteriologia medico legale, si spinge affermando ulteriormente che “pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali”, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate“.

Nonostante quanto sopra, la Corte però lascia intendere che vi sono pregiudizi “non aventi base medico-legale”, quali il danno morale. Sul punto, si ritiene di dissentire, giacché, come affermato anche oggi dal dott. Mastroroberto L., anche la valutazione della sofferenza, del danno morale e dei danni esistenziali non deve MAI prescindere dalla valutazione medico legale.