Dall’emanazione delle Legge 42/99i delinea un esercizio professionale senza mansionario. L’art. 1 recita “dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con D.P.R. n° 225 del 14/03/1974, a eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il D.P.R. n° 163 del 07/03/1975…. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’art. 6, c. 3, D. Lgs. n° 502/’92, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
Rispetto al ruolo della figura infermieristica, all’art. 13 del codice deontologico dell’infermiere (2009) si legge “L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza … “. Se da un lato il professionista infermiere ha conquistato maggiore autonomia, dall’altro questa conquista si traduce anche in termini di maggiore assunzione di responsabilità rispetto a ciò che è di propria competenza e, dunque, anche rispetto alla somministrazione del farmaco : “L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale … ” (art. 22 c.d. 2009).
Dovere dell’infermiere, dunque, è (da “La responsabilità per la prescrizione, la somministrazione e la detenzione di Farmaci”, Luca Benci):
a) di confrontare la prescrizione medica con la scheda della terapia controllandone l’accuratezza e la completezza;
b) di conoscere l’azione, il dosaggio e la via di somministrazione del farmaco nonché i suoi effetti collaterali;
c) di chiedere al medico informazioni in caso di dubbio sul dosaggio del farmaco
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Di seguito proponiamo un interessante recente sentenza che mette in luce la responsabilità del medico prescrittore, ove erri nell’indicazione della corretta diluizione di un farmaco, e dell’infermiere che non può essere mero esecutore dell’atto medico.
“l’infermiere, lungi dall’esaurire il proprio apporto nella mera esecuzione materiale della terapia prescritta, proprio perché in possesso di professionalità e competenze specifiche, non può esimersi, ove si presti il caso, dalla opportuna interlocuzione con lo stesso medico, al fine di ricevere conferma della correttezza della prescrizione. Sarà, poi, l’indagine di fatto, rimessa alla delibazione dal giudice del merito, a riconoscere quale debba essere, nel caso contingente, la portata effettiva del comportamento esigibile dall’infermiere professionale in relazione ai contenuti della terapia medica prescritta ed alle cognizioni pratico-scientifiche possedute in rapporto ad essa”.
Di seguito il testo integrale della sentenza

