“Perché una domanda di danno (contrattuale o extracontrattuale) possa ritenersi compiutamente formulata, non è sufficiente che l’attore si limiti a domandare la condanna del convenuto al risarcimento. E’, al contrario, è necessario che l’attore alleghi in modo chiaro e compiuto:
(a) in che cosa sia consistita la condotta che si assume illecita;
(b) perché essa deve dirsi colposa;
(c) quale danno ne sia derivato“.
[omissis]
Inoltre, “il giudice che condivida la consulenza tecnica d’ufficio non ha altro onere che di richiamarla, senza necessità di spiegare le ragioni della propria adesione. Né può costituire un vizio della sentenza, censurabile in sede di legittimità, la scelta del giudice di merito non disporre o non disporre il rinnovo della consulenza“
Segue il testo integrale della Sentenza, (da www.intalgiure. giustiziai.it)

