La Cassazione ha accolto il ricorso di un familiare che vedeva respinta la richiesta di risarcimento a seguito della morte della congiunta per ritardata diagnosi di carcinoma rettale.
La corte di merito, su consulenza dei proprio CTU aveva ritenuto che la sola “esplorazione rettale (eseguita due anni prima la diagnosi di k rettale) avuto scarse probabilità di diagnosticare una proliferazione poliposa a livello del retto“, e che “nella specie ulteriori indagini -quali la rettosigmoidoscopia e colonscopia- non potevano ritenersi obbligatori, atteso che «la ricerca di sangue occulto nelle feci aveva dato solo una debole positività e non erano associati altri rilievi clinici»“, Inoltre, sulla base dell’espletata CTU, la corte di merito è pervenuta ad escludere che <<un’eventuale diagnosi precoce della poliposi avrebbe comunque consentito di evitare l’insorgenza della malattia>>, ponendo in rilievo come «la circostanza che dopo appena due anni dal primo ricovero ospedaliero era stato scoperto un tumore in stadio molto avanzato ha ragionevolmente indotto i consulenti tecnici d’ufficio a ritenere che cxx si fosse ammalata di un tumore particolarmente aggressivo, una patologia che non si sarebbe potuto evitare o modificare “solo sulla base di controlli periodici dettati dalla diagnosi di poliposi”>>. Ha quindi ravvisato l’insussistenza di <<nesso di causalità tra gli omessi esami diagnostici e l’insorgenza della malattia>>.
La Cassazione, viceversa, ha affermato che “la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, 2 0 co., c.c.), al professionista è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l’impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard standard professionale o lavorativo della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità”. Per altro, aggiunge la Corte, va riconosciuto quale fattispecie di danno risarcibile il ritardo diagnostico, in quanto il paziente non ha potuto fruirne di un intervento “palliativo”, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore. Inoltre, aggiunge, che “un danno risarcibile alla persona in conseguenza dell’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale è stato da questa Corte ravvisato anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un ( anche breve ) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di ‘ conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita“
Orbene, se giustificabile il riconoscimento del danno da perdita di Chances, sarebbe opportuno precisare cosa si intende per “breve periodo di tempo in più” in termini di sopravvivenza e come questo può essere quantificato dal Giudice.
Inoltre, ciò che allarma, in un periodo in cui le risorse del Sistema Sanitario sono sempre più ridotte, è l’obbligatorietà, secondo la Corte, di eseguire ulteriori esami che, seppur non obbligatori, si prospettano come utili e opportuni.
Il concetto di utilità e opportunità, infatti, in particolare in ambito medico, apre le porte ad ampie interpretazioni e rappresenta un rischio per il riconoscimento di responsabilità professionale anche in casi ben meno significativi.
Quali esami possono ritenersi utili e opportuni?
Utile è tutto ciò che serve o può servire, che si può usare per un bisogno, per uno scopo e opportuno è ciò che appropriato, adatto, conveniente in un dato momento o situazione. In altre parole, qualunque esame potrebbe ritenersi (in particolare con un ragionamento esclusivamente ex post) utile e appropriato, se questo può portare ad una diagnosi; ma quali sono i confini allora dell’autonomia decisionale del medico, in relazione all’appropriatezza degli esami da eseguire e della gestione delle risorse economiche?
Afferma la Corte ” la giustificazione dell’omissione nel caso di ulteriori accertamenti, e in particolare della rettoscopia e del clisma opaco nonché della colonscopia, in ragione del non essere essi «necessari», si appalesa invero erronea, avuto riguardo al profilo della diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare richiesta al medico specialista ( v., da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782 ), che richiede di fare ricorso anche alle iniziative che all’uopo si prospettano non solo necessarie ma anche solo utili e opportune“.
Segue il testo integrale della sentenza,

