Vi proponiamo un’interessantissima sentenze che entra nel merito della ricostruzione del nesso causale, in riferimento alle linee guida e alla possibilità di interruzione del suddetto nesso causale nei casi di “interferenza” di condotta colposa medica (nel caso anche di più medici intervenuti in momenti diversi).
“Sotto il profilo strettamente giuridico si pone il tema della causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen. Dalla ricostruzione del succedersi degli eventi e delle condotte mediche, si evince che il comportamento (eventualmente) colposo degli altri sanitari presenti nell’ospedale non interruppe il nesso causale tra l’omissione attribuita al dr. cxx e la morte della paziente. Infatti, i sanitari presenti agirono in un determinato modo per affrontare una situazione in cui – a causa del rifiuto ad intervenire del chirurgo – l’esplorazione chirurgica e la realizzazione di un drenaggio non era più possibile: forse errarono a non mutare il codice da verde a rosso, forse la loro decisione di non intubare immediatamente la paziente (che per altor era cosciente) ontribuì a non impedire l’afflusso di sangue o, ancora, forse il tentativo di intubazione operato al momento dell’insorgere della crisi (ore 17’25) non fu correttamente operato; ma questo avvenne in una situazione in cui il chirurgo, la cui presenza era stata richiesta e che avrebbe potuto compiere un atto terapeutico decisivo per evitare l’ostruzione delle vie aeree, si era rifiutato di intervenire sulla base di una valutazione errata di non urgenza della sua presenza; inoltre — come sottolineato da entrambe le sentenze di merito sulla base della consulenza Cingolani – la mancata realizzazione del drenaggio rese più difficoltoso il tentativo di incubazione. [omissis]
La valutazione della Corte territoriale appare aderente ai criteri dettati da questa Corte, in base ai quali il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana nell’attività medico-chirurgica deve fondare su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere: a) qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata; b) qual è normalmente l’efficacia delle terapie; c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici (Sez. 4, n. 10615 del 04/12/2012 – dep. 07/03/2013, Perrotta ed altro, Rv. 256337); il ragionamento, pertanto, deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014 – dep. 10/07/2014, P.G., P.C., in proc. Jann e altri, Rv. 262239“.
Inoltre, aggiunge, “ai fini dell’applicazione della previsione, è necessaria l’allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice di verificare: a) la correttezza e l’accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa; b) l’effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso in esame (Sez. 4, n. 21243 del 18/12/2014 – dep. 21/05/2015, Pulcini, Rv. 263493)“.
Infine, in merito al capo di imputazione di lesioni volontarie rispetto all’omicidio volontario, afferma che “Il ricorrente pretende di differenziare la condotta del dr. cxx dalle ipotesi “ordinarie” di colpa medica nelle terapie approntate dopo una condotta di lesioni volontarie o (come nel caso in esame) di una condotta diretta a provocare la morte della vittima, ipotesi per le quali la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. pen., in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale (Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012 – dep. 18/07/2012, RG. in proc. Barbagallo, Rv. 253316; sulla integrità della serie causale originaria in caso di colpa per omissione dei sanitari: Sez. 4, n. 41943 del 04/10/2006 – dep. 21/12/2006, Lestingi ed altri, Rv. 235537)”.
di seguito il testo integrale della sentenza, da Italgiure.giustizxia.it

