Vi proponiamo un interessante sentenza penale circa i termini di prescrizione e l’obbligo di vigilanza del primario rispetto all’attività di somministrazione di un chemioterapico da parte di personale infermieristico.
Afferma la sentenza: “quale primario medico, prescritto la terapia, la cui somministrazione si è protratta per 12 ore e affidata a un infermiere, con la vigilanza di uno dei medici del reparto, non poteva esimere l’imputato dall’obbligo di un conseguente controllo simultaneo o successivo, purché adeguato alla delicatezza della terapia praticata (tenuto conto del meccanismo d’azione del farmaco e della zona pervasa dall’infusione). Egli avrebbe dovuto, innanzi tutto, vigilare in modo appropriato, perché la somministrazione dei farmaci chemioterapici avvenisse in condizioni di sicurezza, anche nella fase di esecuzione materiale, al fine di evitare lo stravaso della miscela di liquidi e farmaci citotossici nei tessuti o nelle cavità (nella specie la cavità pleurica) e soprattutto intervenire tempestivamente dopo essere stato informato dell’errore verificatosi nel corso delle procedure seguite per l’infusione“.
Inoltre, rispetto ai termini di prescrizione, afferma come principio generale che “il reato di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione. Nel caso di specie, non versandosi in ipotesi di permanenza del trattamento medico (come, ad esempio, in diversa ipotesi relativa a un trattamento odontoiatrico protratto nel tempo), l’insorgenza della malattia (nella specie una pleurite chimica) deve ritenersi fissata al momento dello stravaso avvenuto il 21/01/2005. La condotta colposa causatrice della malattia stessa deve dirsi cessata il successivo 22/01/2005, data in cui il ricorrente effettuò il drenaggio -seppur parziale- del liquido chemioterapico stravasato in pleura. [omissis]. Va ribadito e precisato che nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. [omissis]”.
Purtuttavia, “tale orientamento interpretativo relativo al dies a quo della prescrizione si pone in contrasto con la giurisprudenza penale relativa al termine per poter proporre querela posto che questa Corte di legittimità ha affermato che “il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata” (sez. 4, Sentenza n. 17592 del 07/04/2010, Rv. 247096). Nel caso in esame tale momento è individuabile nella data di deposito della relazione medico-legale”.
Segue il testo integrale della sentenza, da italgiure.giustizia.it
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