Commento a sentenza – Trib. Palermo n. 1233/16


COMMENTO
TRIBUNALE DI PALERMO
SENTENZA N. 1223/2016 DEL 26 FEBBRAIO 2016

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Giuseppe Riini, chiamato a decidere su un caso di richiesta di risarcimento danni scaturenti dalle conseguenze lesive di un intervento chirurgico eseguito presso una azienda ospedaliera ha colto l’occasione per chiarire alcuni degli aspetti più rilevanti della materia.

La vicenda

In data 26 aprile 2009, il Sig. G.A. veniva ricoverato presso un ospedale di Palermo, ove gli veniva diagnosticata una “Neoformazione adiposa retroperitoneale”, che, su indicazione dei sanitari, necessitava di asportazione chirurgica . Eseguiti dunque tutti gli esami del caso, si sottoponeva ad intervento di “exeresi chirurgica di voluminoso lipoma in sede perirenale sinistro”, eseguito dal primo operatore della struttura. Al risveglio dall’anestesia, il Sig. A. cominciava ad accusare dolori lancinanti, tanto da richiedere la visita del chirurgo che aveva eseguito l’operazione, il quale rassicurava il proprio paziente sulla rapida guarigione nell’arco di pochi giorni. Tuttavia, trascorsi ormai 15 giorni dall’intervento, il sig. A. si sottoponeva ad una visita di controllo, lamentando ancora una volta il persistere della sintomatologia dolorosa.
Continuando ad accusare forti dolori, veniva visitato presso il Dipartimento di Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche dell’ospedale P., dove emergeva la “presenza di anestesia attuale tre dita sotto la linea ischio pubica sin, quattro dita traverse da margine pubico inferiore, ed estesa lateralmente per cinque dita trasverse sopra ginocchio quattro dita trasverse ed ai margini del quadricipite della coscia”. Al persistere della sintomatologia, veniva disposto un consulto neurologico, con la diagnosi di “persistenza area di ipoanestesia cutanea dopo intervento di exeresi di voluminoso lipoma retroperitoneale deostruente il m. ileo psoas. Veniva dunque eseguito un esame elettromiografico ed elettroneurografico della coscia sinistra che rivelava “Parametri neurofisiologici indicativi di compromissione del nervo femorale di sinistra”. Alla fine il Dirigente Medico del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria dell’ospedale P. diagnosticava la “lesione isolata del nervo femorale sinistro, con conseguente atrofia del muscolo quadricipite femorale sinistro”. Seguivano gli ulteriori esami che davano conferma della compromissione del nervo femorale sinistro e della conseguente atrofia del muscolo quadricipite sinistro. Anche la successiva visita specialistica confermava una “paralisi da sofferenza postchirurgica del nervo femorale sinistro”. Per tale ragione, il Signor A. cominciava un giudizio davanti al Tribunale di Palermo.

La sentenza

Il Giudice ha, in primo luogo, voluto chiarire la natura della responsabilità della struttura sanitaria, inquadrandola nella “responsabilità contrattuale”: infatti, secondo la Corte di Cassazione, il rapporto tra il paziente e l’ente ospedaliero è un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell’ente, quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze (Cass. civ. n. 1698/2016 e n. 13066/2004).
Secondo la Corte, anche l’obbligazione del medico ha natura contrattuale, pur non risultando fondata sul contratto, ma sul c.d. “contatto sociale” che intercorre con il paziente (Cass.civ. n. 8826/2007).
Tale inquadramento, alla luce della sentenza n. 13533/2001 del Corte di Cassazione, a sezioni unite,
pone a carico del paziente provare l’esistenza del contratto e l’evento dannoso (consistente nell’aggravamento della preesistente patologia oppure nell’insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell’intervento), mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l’onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita “secondo la migliore scienza ed esperienza medica” e che l’evento sia stato determinato da “un evento imprevisto o imprevedibile”(Cass. civ. n. 975/2009).
In altri termini “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante” (Cass. civ. sez. un. n. 577/2008).
Ciò premesso, il Giudice ha ritenuto che, nel caso in esame, il Signor A. ha dimostrato chiaramente il rapporto contrattuale instaurato; per quanto concerne l’evento lesivo ed il nesso di causalità, il giudice ne ha dichiarato l’evidenza, rifacendosi alle considerazioni del C.T.U.
La consulenza era stata infatti molto chiara sul punto: “Appare pacifico che nel caso di specie la lesione del nervo femorale sinistro sia da porre in correlazione causale con l’intervento chirurgico di exeresi del voluminoso lipoma in sede perirenale omolaterale. A tale conclusione si perviene in considerazione della corrispondenza topografica tra la regione corporea dove è stato condotto l’intervento chirurgico e il decorso del nervo femorale, nonché dell’ammessa teorica efficienza quali-quantitativa di un intervento chirurgico condotto in regime retro peritoneale a produrre una lesione del femorale nel suo tratto intraddominale e di uno stato anteriore esente da apprezzati disturbi neurologici periferici. Si tenga poi presente che non risultano neppure documentate altre possibili antecedenti cause della neuropatia del femorale (quali, ad esempio, ernia discale, manifestazioni neoplastiche, lesioni scheletriche)”.
Inoltre, come asserito dal paziente, da parte della struttura ospedaliera vi era stata negligenza, imperizia ed imprudenza. Tale circostanza era confermata dal consulente, il quale aveva osservato che “possono ravvisarsi profili di responsabilità dei sanitari dell’Azienda Ospedaliera …per non essersi adoperati, una volta resasi manifesta la sintomatologia neurologica, per identificare e rimuovere la causa della neuropatia periferica”.
A fronte di tale affermazioni, l’Azienda ospedaliera non aveva invece fornito alcuna prova circa l’inesistenza, l’irrilevanza e/o la non imputabilità dell’inadempimento e, pertanto, il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria del paziente.
In merito alla quantificazione dei danni, secondo gli accertamenti del CTU “i postumi residuati all’originaria lesione causalmente riferibile alla condotta colposa omissiva dei medici dell’Azienda Ospedaliera …si concretizzano in una discreta ipotonotrofia dei muscoli della gamba e della coscia sinistra con deficit di forza dell’arto inferiore omolaterale”, con “deficit della sensibilità distribuita lungo il territorio di innervazione del nervo femorale di sinistra”, e sono tali da provocare ad A. G. un danno biologico permanente pari al 18-20% dell’integrità psico-fisica totale, mentre il periodo di inabilità temporanea parziale – al 30% delle attitudini del soggetto- va individuata in 90 giorni.
Il Giudice ha ritenuto di applicare il criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa ed al grado di invalidità. In base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2014 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. Civ. nn. 12408 e 14402/2011), la Corte ha stabilito che spettasse al danneggiato, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 19 % (media tra il 18-20 % riconosciuto dal CTU) e dell’età del soggetto all’epoca del fatto (66 anni), la somma complessiva di 53.581,00, utilizzando il “valore punto” di 4.177,88 euro, da moltiplicare per il grado di invalidità (19) per il coefficiente (0,675) corrispondente all’età della persona danneggiata. Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., ha liquidato, ad equità, sempre sulla base delle tabelle milanesi, la somma di 96,00 euro al giorno, per un totale di 2.592,00 euro (per un importo complessivo di 56.173,00 euro).
A tali somme, il Giudice ha altresì aggiunto, quale danno patrimoniale, ulteriori 2.133,33 euro, relative alle spese sanitarie documentate.
In considerazione del fatto che i danni sopra liquidati erano stati espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per l’altra (danno patrimoniale) in valuta dell’epoca, il Giudice ha ritenuto necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l’ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l’insegnamento della Suprema Corte – devono calcolarsi dal giorno dell’insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione. Sulla base di tale ragionamento, la Corte ha stabilito che la somma spettante all’attore, con rivalutazione e interessi ponderati, è di 64.279,58 euro, condannando altresì l’Ospedale al pagamento delle spese legali.

 

Avv. Alessandro Palmiggiano

 

a seguire il testo integrale della Sentenza

DOC200916-006