Nell’ambito dell’invalicità civile e, in particolare, in riferimento al riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento (IDA), la Corte ribadisce che qualora le patologie cui è affetto l’assistito (nel caso ricorrente), esclusa la patologia visiva, non siano tali da giustificare il riconoscimento del beneficio dell’IDA, questo decade nel momento in cui la cecità da parziale diventa assoluta.
Tale presupposto va ricordato, in quanto sarebbe auspicabile, nei soggetti con cecità parziale per i quali viene riconosciuto il beneficio dell’IDA in concorrenza con altre patologie che, escluse quella visiva, da sole non configurino i requisiti per il riconoscimento del medesimo beneficio, segnalare una revisione nell’eventuabilità che la cecità parziale evolva in cecità assoluta.
Importante è, dunque, non solo verificare la sussistenza della cecità parziale piuttosto che della cecità assoluta, ma anche valutare attentamente la natura della patologia visiva responsabile della cecità parziale, anche al fine di prevedere e in che tempi l’eventuale evoluzione in cecità assoluta.
Segue la sentenza

