La vicenda.
Un uomo di 65 grande fumatore, con importanti preesistenze, quali ipertensione, diabete e problematiche respiratorie, veniva ricoverato nel reparto di Chirurgia Vascolare e sottoposto ad intervento chirurgico di tromboendoaneurismectomia e baypass aorto bifemorale, cui conseguiva intervento di embolectomia per ischemia a carico dell’arto inferiore sinistro.
Dopo ulteriori 15 giorni per nuovi eventi tromboembolici, veniva sottoposto ad amputazione di gamba; dopo circa un mese, a seguito di fuoriuscita di materiale fecale dall’addome ed evidenza strumentale mediante TAC di apprezzabili trombi parietali in aorta,veniva trasportato il reparto di chirurgia e sottoposto a protocolectomia torale e rafia delle vescica. Dopo un altro mese, veniva sottoposto a tracheotomia e dopo altri 2 giorni decedeva.
I consulenti del Pm avevano ritenenuto colposa la condotta dei sanitari che, non avendo eseguito preventivamente un esame contrastografico per la definizione antomica delle lesioni ostruttive, avevano sottoposto il paziente ad intervento chirurgico senza valutare e i bilanciare i rischi e i benefici effettivi dell’intervento medesimo. L’intervento, dunque, a parere dei consulenti, risultava, per altro, inidoneo, in quanto lasciava in sede parte dell’aorta patologica, incidendo in manaiera determinante sulla genesi del successivo evento embolico.
I Giudici, dunque, alla luce delle conclusioni dei consulenti, ritennero acclarato il nesso causale tra l’intervento e il successivo evento ischemico a carico dell’arto, poi amputato.
I medesimi periti, tuttavia, per quanto attiene al successivo decesso, ritennero che non era altrettanto certo il nesso causale tra l’intervento suddetto e il decesso, occorso a seguito di colite ischemica; ritennero, infatti, che il tempo trascoro tra l’esecuzione dell’intervento e la manifestazione della patologia ischemica (24 gg), nonchè l’insorgenza di aritmia a distanza di 8 gg dal primo intervento non escludevano un’eziologia differente.
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La sentenza che Vi proproniamo a seguire ribadisce, sulla scia del ben noto “oltre il ragionevole dubbio”, che in ambito penale è sufficiente anche un dubbio in termini probabilistici non particolarmente elevato, per far ritenere non siufficientemente provato il nesso causale tra l’evento e l’exitus.
Affema la sentenza “anche qualora si dovesse convenire che la condotta imperita e negligente, così come evidenziata dai periti, posta in essere dagli odierni imputati abbia in ipotesi favorito, ovvero abbia aumentato il rischio del verificarsi di un evento/decesso, del tipo di quello verificatosi, al contempo però, avuto riguardo alle specifiche emergenze del caso in esame, per come evidenziate dai periti, il dubbio che tale evento possa essersi verificato per una differente eziologia, sebbene possa essere considerato un dubbio in termini probabilistici non particolarmente elevato, conserva tuttavia pur sempre una valenza tale in termini probabilistici da far ritenere non sufficientemente provata la tesi accusatoria, ovvero deve ritenersi sussistente il ragionevole dubbio che la tesi accusatoria possa non essere vera e possa invece essere vera la tesi assolutoria che collega la causa dell’evento/decesso ad un’eziologia diversa e comunque non addebitabile alla condotta ascrivibile agli imputati“. Aggiunge “nell’ambito della causalità omissiva, vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tale apprezzamento va compiuto tenendo conto, da un lato, delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e, dall’altro, delle contingenze del caso concreto .. la regola di giudizio, compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” – propria del processo penale [omissis] impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità che, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, siano remote, nel senso che l’effettiva realizzazione di dette eventualità, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali“.
Segue il testo integrale, da Italgiure.it

