Egr. Utenti,
su sollecitazioni di alcuni soci, Vi offriamo qualche precisazione in merito alla sentenza n. 482/2016 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. per la Regione Campania, il cui testo integrale troverete infondo all’articolo.
La suddetta sentenza richiamando l’articolo 53 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, i commi 7 e 7-bis (introdotto dalla legge dalla legge 190/2012) ribadisce quanto in realtà già noto, ovverosia che il medico Inps che svolge attività libero-professionale non autorizzata, deve versare nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente quanto percepito dallo stesso dipendente pubblico, per altro se trattasi di lavoro svolto in incompatibilità o senza autorizzazione. Si precisa ulteriormente che per lo svolgimento degli incarichi retribuiti non conferiti dall’amministrazione di appartenenza del dipendente, è obbligatoria l’autorizzazione della medesima amministrazione; ai fini dell’autorizzazione sarà oggetto di valutazione l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
In primis appare doveroso osservare che la suddetta sentenza fa riferimento alla posizione di un medico dipendente dell’Ente Previdenziale INPS; tale ruolo è ben chiaro nella stesura della sentenza. Purtuttavia, questa sentenza ha creato allarmismi per quanto attiene alla posizione dei Medici Esterni dell’INPS in quanto i Giudici sostengono che il Regolamento approvato con determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014, in merito ad incarichi che possano generare conflitti di interesse con l’Ente, trova applicazione anche nei confronti del personale medico e, alla luce dell’art. 2 del regolamento de quo, fa riferimento a “tutto il personale dell’INPS, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e a tempo parziale“.
All’art. 2 del D.lgs 165/2001, in merito all’Ambito di applicazione e responsabilità dei soggetti esterni all’amministrazione, si legge che gli obblighi di condotta si applicano, per quanto compatibili, anche ai collaboratori e altri soggetti esterni che, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l’istituito, quali, per esempio, medici convenzionati a contratto. Pertanto, anche se l’art. 53 del D.lgs n. 165/2001 fa chiaro riferimento alla posizione dei dipendenti pubblici, sorge comunque il dubbio che tali dettami si applichino anche al personale medico a contratto.
Tale dettame viene ulteriormente validato nel successivo “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, entrato in vigore il 19-6-2013; ivi si legge all’art. 2 che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo”. All’art. 4 si precisa che “Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza” e, all’art. 6 che “1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita’ o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita’ inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo’ riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.”
A precisazione di tali obblighi, citiamo anche la circolare INPS del 16 maggio 2014, n. 62, dalla quale, richiamando il decreto legislativo sopramenzionato e la precedente circolare INPS del 2014, fornisce le indicazioni operative per l’applicazione al personale inquadrato nell’area media del regolamento emanato appunto nel 2014 e finalizzato ad adeguare le procedure interne e a conformare la condotta dei dipendenti agli obblighi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Nella circolare n. 62/2014 si precisa che “è assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto lo svolgimento di incarichi che generano conflitto di interessi anche potenziali con le funzioni svolte dal dipendente” e che “lo svolgimento dell’attività esterne è subordinato al rilascio delle autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto nel regolamento”. Nella premessa della suddetta circolare viene espressamente utilizzato il termine di “dipendente”; purtuttavia, appare doveroso segnalare che al punto n. 1, viene genericamente utilizzato il temine di “medici dell’Istituto”. Al punto 2, comunque, nel precisare le modalità autorizzative, si torna chiaramente a parlare di “medici dipendenti”.
Secondo la circolare, sono assolutamente incompatibili con le attività istituzioni, le partecipazioni a società operanti nel settore sanitario privato, nonchè lo svolgimento di attività in qualità di CTU in ambito civile (diverso sarebbe il caso delle CTU in ambito penale, per l’obbligatorietà dell’opera dell’eseroto nomintato dal PM).
Nella successiva determinazione n. 181 del 7-08-2014, oltre a precisare sempre l’estensione dell’obbligo di comportamento anche per i medici convenzionati, si precisa che, fermo restando quanto stabilito nel D.lgs 165/2001, l’incompatibilità deriva nello svolgimento di attività presso soggetti privati, persone fisiche o giuridiche che abbiano, tra le altre cose, avuto nel bienni precedente un interesse economico significativo rispetto all’ufficio di appartenenza del dipendente.
Infine, in merito alla posizione del Medico INPS, ci sembra opportuno richiamare anche la Sentenza n. 02566/2016 Reg. prov. Coll., n. 00670/16 reg, Ric, emanata dal tribunale Ammministrativo Regionale per il Lazio, nella quale si precisa (seppure con finalità differenti rispetto all’argomento in discussione) che “come avviso di selezione pubblica, il bando (n.b. bando per il reclutamento di 900 medici, in qualità di medico esterno INPS) indica espressamente l’oggetto della selezione quale “incarico” per la stipulazione di un contratto a tempo determinato, sicchè non è possibile configurare alcuna instaurazione di un rapporto di impiego pubblico per i vincitore della selazione in questione, con conseguente esclusione di qualsiasi richiamo all’art. 63 comma 4 del d.lgs n. 165/2001″ e continua, la selezione in esame “non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico, [omissis] ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selazione per il conferimento di collaborazione professionale a medici esterni all’amministrazione”.
In conclusione, le normative di riferimento non sono chiarissime rispetto alla posizione dei medici convenzionati e, purtroppo, nonostante le successive precisazioni emanante dall’INPS (vedasi la circolare del 2014), resta fermo che gli obblighi di comportamento, presumibilmente anche rispetto all’attività extraistituzionale, spettino anche ai medici convenzionati. Infatti, l’eventuale incompatibilità con attività esterna si base sul presupposto di un ancorché possibile conflitto di interesse, anche in riferimento alla circolare n. 121 del 16/05/2015, e viene precisato più volte che “l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse” vale genericamente per tutti i medici operanti all’interno dell’Ente.
Sarebbe, dunque, bene valutare quali sono le attività che possano comportare un rischio di conflitto di interesse.
In conclusione, l’esame della documentazione disponibile non chiarisce definitivamente e in modo univoco la posizione del medico convenzionato.
Attendiamo eventuali commenti al presente articolo.
Seguono i testi dei documenti citati nel testo
regolamento_disciplina_incompatibilita
circolare-numero-121-del-15-06-2015
regolamento-incarichi-extra-impiego-1
codice_comportamento_dipendenti_inps
regolamento_di_disciplina_aree-a-b-c_nov2014

