Via libera dalla Camera al ddl Gelli.


La Camera ha approvato nella serata del 27 gennaio, gli emendamenti e gli articoli del ddl Gelli in materia di responsabilità professionale.  Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Nell’attesa, Vi invitiamo a leggere il testo integrale, nel quale abbiamo, ad una prima lettetura, identificato alcuni (dei tanti) spunti di riflessione:

  1. l’esclusione della colpa grave è prevista nei casi in cui vengono rispettate le “buone pratiche clinico-assistenziali” e “le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e delineate ai sensi di legge”. Pertanto, si attende, come previsto anche dal decreto, l’identificazione di queste linee guida. Le linee guida, dunque, assumerano un ruolo decisivo nella valutazione del caso, ma non dobbiamo dimenticare il passaggio dello stesso decreto nel quale si legge “salve le rilevanti specificiaà del caso concreto”.

  2. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatorio per tutte le parti.

  3. La struttura sanitaria risponderà ai sensi degli artt. 1228 e 1218 , mentre l’esercente la professione sanitaria alla luce dell’art. 2043 c.c., con le dovute osservazioni in merito all’onere della prova e ai termini di prescrizione.

  4. Il sanitario, non chiamato in causa fin da subito, può essere coinvolto nel risarcimento del danno soltanto “successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata entro un anno dal passaggio in giudicato dal titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento”.

  5. Sia nei procedimenti civili che in quelli penali, l’incarico deve essere affidato ad un colleggio (il decreto usa la congiunzione “e” e non “o”), composto da un medico SPECIALIZZATO in medicina legale e da unoi o più specialisti nelle branche connesse al caso concreto. Si vuole far notare, comunque, che nel decreto viene precisato “nei procedimenti .. implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi”; ci si chiede, a tal riguardo, chi valuterà l’effettiva complessità del caso (la parte? il Giudice?), che obbligherà a nominare sempre e comunque uno specialista medico legale e sulla base di quali criteri.

  6. All’art. 1, comma 540, della legge n. 208 del 2015, è stato aggiunta, nell’ambito dei sistemi di gestione del rischio sanitario, la figura dello specialistia medico legale, ed è stato precisato che l’autorizzazione è estesa anche a tutti i dipedenti che hanno acquisito una formazione nella materia e “comprovata esperienza almeno triennale nel settore”,salvaguardando, così, tutti quei colleghi, non specialisti in medicina legale, che ad oggi si occupano di gestione del rischio nelle strutture ospedaliere.

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Segue testo integrale

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