In merito alla risarcibilità del danno da morte del proprio congiunto (c.d. danno tanatologico) le sentenze n. 5684/2016 e la 3504/2016, concordando con l’orientamento delle Sez. Unite, sentenza n. 15350/2015, rigettano il ricorso degli eredi per il riconoscimento del danno da morte a seguito del decesso del prossimo congiunto, avvenuto a seguito di incidente della strada.
“in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché́, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità̀ “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità̀ di uno spazio di vita brevissimo“. (sentenza n. 15350/2015)
La Corte, con la sentenza n. 3504/16, entra nel merito anche della risarcibilità iure hereditatis del danno c.d. catastrofale, escludendo la risarcibilità di tale danno nell’eventualità di uno stato di incoscienza nel periodo intercorso dall’evento lesivo e la morte.
Il danno catastrofale fa riferimento, infatti, alla sofferenza psichica subita dal soggetto vittima di lesioni mortali che abbia avuto il tempo e la lucidità per rendersi conto della gravità dell’incidente e dell’approssimarsi della morte; nel caso oggetto di discussione, seppur dimostrata la sopravvivenza del soggetto leso per 20 minuti, la Corte ha ritenuto nel caso in specie inammissibile la configurabilità di una sofferenza psichica subita dalla vittima in considerazione dello stato di incoscienza in cui molto probabilmente aveva versato il danneggiato (sulla base delle risultanze processuali).
Inoltre, ai fini del risarcimento del danno da perdita dei «futuri emolumenti» del figlio, la Corte stabilisce, in linea con la Cass. Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16 gennaio 2014 e della Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7272 dell’Il maggio 2012, che tale danno, come tutte le altre fattispecie di danno, deve essere congruamente dimostrato: nel caso in specie, la vittima all’epoca del sinistro non lavorava né era in procinto di avviare una attività lavorativa e la famiglia versava in buone condizioni economiche, pertanto mancava un «idoneo riscontro nelle circostanze del caso concreto»
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