Indennità di accompagnamento e presentazione della domanda amministrativa


Nella ordinanza, il cui testo segue i calce, la Corte, pur riconoscendo la necessità della presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dello specifico beneficio – “La domanda amministrativa, dunque, costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta” –  purtuttavia, riconosce altresì che, in mancanza di questa, è sufficiente la prodotta certificazione medica attestante la necessità del beneficio richiesto in epoca di poco antecedente alla presentazione della domanda amministrativa:

il certificato redatto dal Dipartimento di salute mentale di cxx, rilasciato per uso invalidità civile il 6 dicembre 1991, pochi giorni prima della presentazione della domanda in via amministrativa, si precisava che la xxx necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ciò considerato, in particolare modo, che giusto decreto del Ministero del Tesoro del t9 novembre 1990, ai fini della presentazione della domanda amministrativa occorre un certificato medico che assume rilevanza pregnante circa lo stato di salute dell’invalido, ma indirettamente anche circa la tipologia di prestazione richiesta“.

Segue il testo dell’ordinanza, da italgiure.giustizia.it

Civile ord 9221 2013