Riconoscimento dell’I.D.A. e cecità


L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (l. 406/1968 – l. 382/1970 – l. 682/1979 – l. 508/1988 – l. 289/1990).

REQUISITI:
– l’indennità è concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età;
– è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa;
– spetta, in misura ridotta, anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
– è cumulabile con l’indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse);
– cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.

La Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno 1989 n. 346, è intervenuta dichiarando l’illegittimità delle norme nella parte in cui escludono che ad integrare lo stato di inabilità totale con diritto alla indennità di accompagnamento, possa concorrere, insieme ad altre minorazioni, la cecità parziale (Sentenza n. 346/89).

A seguito di tale sentenza è pertanto ora possibile cumulare la cecità parziale con altre affezioni invalidanti, al fine di integrare lo stato di inabilità totale, che può dar diritto alla indennità di accompagnamento.

Il principio si applica esclusivamente per accertare la sussistenza del requisito sanitario, mentre non può trovare applicazione agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione: per la pensione di inabilità, il diritto è subordinato al requisito dell’inabilità totale valutata esclusivamente in relazione alle minorazioni della categoria di appartenenza.

CORTE COSTITUZIONALE sent 346 1989

“Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 429 del 1991 è ben possibile il cumulo tra l’indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale”.

Segue ordinanza da italgiure.giustizia.it

Civ. ord. 11912 2012