Nella sentenza Civile sent. Sez. L Num. 7565 Anno 2016, viene affermato che il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento esula dalla dimostrazione dell’assenza di ricoveri in istituti Sanitari.
“ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, (la Corte) rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore”, inoltre, stabilisce la Corte, “il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero, ove però si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana“.
Segue il testo della sentenza, da itlagiure.giustizia.it

