La colpa va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso si è svolto, alle difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi, alle contingenze del caso concreto, alle cautele, ai principi scientifici, alle esperienze maturate nel settore specifico in cui si è svolta la condotta umana oggetto di analisi.
I giudici hanno associato la colpa grave all’errore inescusabile, che può trovare origine:
– nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione;
– nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente;
– nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria.
La colpa grave deriva, infatti, da un errore inescusabile, dall’ignoranza dei principi elementari attinenti all’esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione.
La valutazione della colpa, poi, non può essere astratta, ma calata nel caso concreto, ovverosia è necessario valutare quanto il sanitario si allontana da quella condotta che avrebbe posto in essere un sanitario con pari livello di preparazione nelle stesse condizioni in cui verteva il sanitario, allargando l’indagine e tenendo, quindi, in debito conto:
a) l’esigibilità dell’osservanza delle regole cautelari (l’inosservanza di una norma terapeutica ha maggior disvalore per uno specialista, che per un comune medico generico);
b) le concrete difficoltà nelle quali l’agente ha operato (malesseri, shock emotivo, improvvisa stanchezza);
c) la motivazione della condotta (trattamento terapeutico sbrigativo e non appropriato, trattamento svolto in ragione d’urgenza);
d) l’assenza o meno di presidi adeguati.
Un intervento non può ritenersi di difficile esecuzione qualora routinario nella clinica e per il sanitario che lo ebbe ad eseguire.
Nella sentenza che vi proponiamo a seguire, si fa riferimento al caso di lesioni al neonato estratto con uso di ventosa applicata dal ginecologo.
“In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art.3 D.L.13 settembre 2012, n.158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n.189, sicuramente opera per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia (Sez.4, 8.7.2014, n.7346; 20.3.2015, n.16944; 27.4.2015, n.26996): la Corte territoriale ne ha escluso la possibilità di applicazione ritenendo però, con motivazione corretta ed immune da vizi, che nel caso che ci occupa si è in presenza di una colpa non configurabile in termini di lieve entità, essendosi manifestato una macroscopico scostamento del comportamento tenuto rispetto a quello doverosamente esigibile dal medico specialista. Non si trattava di una manovra che implicasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà, era sicuramente delicata ma rientrava nelle normali competenze del medico ginecologo, e dunque non può dirsi lieve la colpa della imputata che non è stata in grado di compierla ed anzi l’ha attuata in maniera così macroscopicamente incongrua da provocare al minore le gravissime lesioni per cui è processo“.
Segue il testo della sentenza, da italgiure.it

