La sentenza che a seguire vi proponiamo fa riferimento al decesso di una donna gravida con diagnosi di medulloblastoma e dei sue due feti.
I Giudici hanno condannato alcuni dei medici che ebbero in cura la paziente, riconoscendo la condotta colposa degli stessi per omessa diagnosi tumorale e il nesso causale tra il decesso e l’omessa diagnosi.
Nella sentenza viene ribadito le ben nota teoria dell’affidamento in casi di responsabilità medica di equipe e la particolare posizione di garanzia del responsabile del reparto.
“ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Né può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata“.
“il responsabile di un reparto ospedaliero, al pari del capo di una “equipe” operatoria, sia titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a coordinare l’attività svolta dagli altri medici, non solo quelli del proprio reparto, ma anche degli specialisti in altre discipline, coinvolti nel trattamento del paziente, controllandone la correttezza e ponendo rimedio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come tali, siano emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio“.
Si ribadisce, infine, l’onere del medico di acquisire tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di salute della paziente, non potendo addurre come scusante l’indisponibilità della cartella infermieristica, “il medico ha l’obbligo di assumere dal paziente ovvero, se ciò non è possibile, da altre fonti affidabili, tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza dell’intervento che gli viene richiesto“.

